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Revisore dei conti

Cosa fa

LP 5/2006
Art. 26
Revisore dei conti

1. La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.
2. Il consiglio delle istituzioni scolastiche e formative nomina il revisore dei conti scegliendolo, su proposta della Provincia, nell'ambito del nucleo di controllo della gestione previsto dall'articolo 44. Il revisore dura in carica tre anni e non è revocabile.

Il Nominativo del Revisore dei conti è stabilito con Deliberazione del Consiglio di Istituto, regolarmente pubblicata nella sezione dedicata